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L'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede e a giustificare il recesso del datore di lavoro. Questo il contenuto della sentenza n. 4869 della Corte di Caassazione , sezione lavoro, del 28 Febbraio 2014.